Art. 1
Misura della riduzione di imposta
del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il cui reddito complessivo di lavoro dipendente nell'anno 2010 sia stato non superiore a 35.000 euro, è rideterminata, per ciascun beneficiario, nell'importo massimo di 141,90 euro.
2. Continuano ad essere applicate le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2, commi 2; 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009.
3. Fermo restando il limite massimo di 60 milioni di euro, qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda relativa alle retribuzioni di cui all'articolo 2. comma 3. del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, la parte eccedente può essere fruita in riduzione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2011 e assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Roma, 19 maggio 2011
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