Anche il precedente concorso a Capo squadra per la copertura del 40% dei posti disponibili al 31 dicembre 2005 indetto con Decreto del Ministro dell’Interno n. 2230 del 15 maggio 2008 aveva subito una sentenza simile del Tribunale Amministrativo del Lazio, che aveva bloccato per diversi mesi le procedure concorsuali successive. Tale sentenza però fu ribaltata al Consiglio di Stato anche grazie ai ricorsi alla prima sentenza proposti dai lavoratori vincitori del concorso, già decretati Capi squadra, che hanno favorito l’esito del ricorso proposto dall’Amministrazione.
Inutile dire che l’effetto di tale sentenza del Consiglio di Stato pesa come un macigno sull’organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. In particolare sono a rischio anche le successive procedure concorsuali relative al 60% ed al 40% dei posti disponibili al 31 dicembre 2007, con il rischio di non avere più disponibili Capi squadra per la direzione delle squadre ordinarie di soccorso pubblico.
Ricordiamo che proprio per la macchinosità di tali procedure concorsuali e per i continui stop subiti, al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Governo, con l’art. 10 del Decreto legge 13 maggio 2011, n 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, ha disposto una deroga all’attuale sistema concorsuale prevedendo che alla copertura dei posti a Capo squadra, disponibili al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, e a Capo reparto, disponibili al 01 gennaio degli anni 2008 (comprendente le carenze 2006-2008), 2009, 2010 si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, cioè attraverso una procedura selettiva che privilegia l’anzianità.
Purtroppo, evidenziamo come il mancato completamento delle procedure concorsuali annullate dal Consiglio di Stato non permette neanche la definizione dei posti a Capo squadra e Capo reparto da mettere a concorso nelle varie sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e questo pone un blocco sostanziale anche alle procedure straordinarie successive previste dal Decreto Legge n. 70/2011.
Inoltre vi è un danno economico e morale dei Capi squadra colpiti direttamente dalla sentenza, già decretati ed assegnati in una sede diversa da quella di residenza. Vi è un danno economico e morale di tutti quei Vigili del fuoco che, avendo superato i concorsi successivi, si avviavano ad un’immissione in ruolo tramite decreto. Vi è un danno economico e morale per tutti quei Capi squadra che da anni attendono un trasferimento nella propria sede di residenza a causa della lentezza delle procedure concorsuali e che oggi vedono sempre più incerto il loro rientro a casa a causa della sostanziale incertezza sulle possibili soluzioni attuabili .
Diversi sono stati gli errori commessi, ma due sono quelli che più hanno influito sul giudizio del Consiglio di Stato che ha evidenziato come:
1) "L'appello è in parte da respingere ed in parte da dichiararsi inammissibile per carenza di interesse".
2) "Il motivo è infondato. ...l'appello non si dirige (e non contiene alcuna censura) avverso il capo della sentenza impugnata, che afferma l'insussistenza nella fattispecie di un ònere di proposizione di immediata impugnativa avverso la previsione del bando di concorso contestata (art. 4), sì che le relative statuizioni debbono intendersi passate in giudicato ed in quanto tali non suscettibili di revisione, in mancanza di espresso e specifico gravame sul punto, in sede di appello; il che costituisce fondamentale elemento di divergenza del presente giudizio rispetto a quello concernente fattispecie concorsuale analoga, deciso in senso favorevole all'Amministrazione con la recente decisione di questo Consiglio n. 177/2011."
Quindi: 1) inammissibile per carenza di interesse perchè dovevano essere i vincitori del concorso a CS a costituirsi in giudizio per tutelare i propri interessi e non l'Amministrazione; 2) infondato perchè nel ricorso al Consiglio di Stato si sono dimenticati di contestare che il bando di concorso andava impugnato immediatamente (e cioè entro 60 giorni) e questa è stata anche la sostanziale e fondamentale divergenza rispetto al precedente giudizio del Consiglio di Stato espressosi in precedenza in senso favorevole all'Amministrazione rispetto alla analoga procedura concorsuale a CS 40% 2006.
Alla UIL PA VVF TOSCANA poco importa di cosa l'Amministrazione intenda fare per venire fuori da tale mostruoso impiccio. Interessa invece che le iniziative intraprese siano legali e in sintonia con le norme e le imposizioni della Giustizia amministrativa, al fine di evitare altri danni assurdi ai Vigili del Fuoco.
Ma come vuole la norma occorre anche che i responsabili di tale disastro paghino per i notevoli danni provocati al personale, ai cittadini e allo Stato.
La UIL PA VVF Toscana ha riunito la propria Segreteria in 24 giugno 2011 al fine di approfondire e decidere anche sulle iniziative da intraprendere su tale importante questione.
Di seguito riportiamo il documento politico della Riunione di Segreteria.
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