martedì 4 marzo 2014

Chiarimenti della Circolare della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie del 4 febbraio 2014 relativamente alle recenti modifiche in materia di trattamenti pensionistici



Continuano a pervenire richieste di chiarimenti circa i contenuti della Circolare della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie del 4 febbraio 2014 relativamente alle recenti modifiche in materia di trattamenti pensionistici e previdenziali introdotte dalle legge.


La Circolare chiarisce che il DPR 28 ottobre 2013, n. 157, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2014 non riguarda i Vigili del Fuoco, anche se il titolo riporta erroneamente “Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP,…”.
Questo vuol dire che nei confronti del personale Operativo dei Vigili del Fuoco continua ad applicarsi la previgente normativa e di conseguenza anche la cosiddetta “finestra mobile” (art. 12, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010 ). (57 anni + 35 anni di contribuzione + la finestra mobile    oppure    60 anni di età + la finestra mobile).

La Circolare fa poi una precisazione relativa a quanto contenuto nel D.L. 102/2013, convertito in legge 124/2013.  In particolare, richiama l’attenzione del solo personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico informatici, che nel corso del 2011 hanno usufruito del congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del d.l.vo n. 151/2001 (Riposi e permessi per i figli con handicap grave ) o dei permessi ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992, (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) precisando che, per una parte di questi lavoratori (max 2.500) è previsto il beneficio dell’applicabilità della normativa pensionistica previgente al 5 dicembre 2011, ed il requisito anagrafico e contributivo utile a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico deve essere maturato entro il 6 dicembre 2014 ed il relativo trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 01 gennaio 2014.

La Circolare si sofferma inoltre sulle principali novità introdotte dalla legge di stabilità 2014 che riguardano le modalità ed i termini di pagamento del trattamento di fine servizio.

Per coloro che hanno maturato o matureranno i requisiti per il collocamento a riposo dal 1.1.2014:
·         il TFS sarà liquidato dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, se questa avviene per limiti di età o per il raggiungimento dell’anzianità massima di servizio;
·         il TFS sarà liquidato dopo 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, se questa avviene anticipatamente a domanda;
·         il TFS sarà liquidato dopo 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro se questa avviene per inabilità o decesso.
Relativamente alle modalità di erogazione del TFS, si chiarisce inoltre che se il TFS è di importo:
·         minore o uguale a 50.000€ à l’erogazione avverrà in un'unica soluzione;
·         superiore a 50.000€ e inferiore a 100.000€ à l’erogazione avverrà in due importi annuali;
·         superiore a 100.000€ à l’erogazione avverrà in tre importi annuali.

Per il personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico informatici, la Circolare chiarisce, interpretando la norma, che le penalizzazioni di uno o due punti percentuali previsti dall'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011¹, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non operano se l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazioni effettive di lavoro, inclusi quindi:
·         periodi di astensione obbligatoria di maternità;
·         obblighi di leva;
·         infortunio;
·         malattia;
·         cassa integrazione guadagni;
·         periodi per donazione di sangue;
·         congedi parentali di maternità e paternità;
·         congedi e permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/1992.


Circa i trattamenti pensionistici superiori a circa 7027 € mensili lordi, la Circolare precisa poi che è previsto un contributo di solidarietà dal 6 al 18%.
Relativamente ai trattamenti pensionistici per gli anni 2014, 2015 e 2016, la Circolare evidenzia che il comma 483 della legge di stabilità 2014 prevede anche una rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici pari a:
·         100% se pari o inferiore a 1505,94 € mensili lordi;
·         95% se superiore a 1505,94 € e inferiore a 2007,92 € mensili lordi;
·         75% se superiore a 2007,92 € e inferiore a 2509,90 € mensili lordi;
·         50% se superiore a 2509,90 € e inferiore a 3011,88 € mensili lordi;
·         40% per l’anno 2014 se superiori a 3011,88 € mensili lordi;
·         45% per l’anno 2015 e 2016 se superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

Infine, la Circolare conferma che al solo personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che cessa per limite di età (60 anni + finestra mobile) relativamente alle anzianità maturate dal 1.1.2012 si applica l’istituto del moltiplicatore previsto dall’art. 3, comma 7, del d.l.vo 165/1997  ( “… il  montante  individuale  dei  contributi  è  determinato con l'incremento  di  un  importo  pari  a  5  volte  la  base imponibile dell'ultimo  anno  di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della   pensione.”)


¹ (Articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici.
“A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti …. che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012.  Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni.  Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.”)