SEZIONE DEL DOCUMENTO RELATIVO AL COMPARTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL SOCCORSO PUBBLICO PER L’ARMONIZZAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 18, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214.
C) CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
1) Premessa
Nell’ambito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la deroga prevista dall’art. 24, comma 18, si applica al personale appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, capi squadra, capi reparto, degli ispettori e sostituti direttori antincendi, direttivi e dirigenti (Legge 27 dicembre 1941 n. 1570), ad esclusione del personale appartenente ai ruoli amministrativi e tecnico-informatici che sono regolati, per ciò che riguarda l’accesso al pensionamento, dalle norme previste per la generalità del personale civile dello Stato.
Si sottolinea che il personale interessato alla deroga svolge compiti operativi particolarmente gravosi che necessitano di una piena efficienza psicofisica, in quanto gli interventi avvengono sempre e comunque in contesti emergenziali di estremo pericolo. Si allega. In proposito, un prospetto di confronto con il corrispondente personale di alcuni Paesi Europei. E’ evidente che un eventuale repentino innalzamento di tutti i limiti (di età e di servizio) entro il 2018 determina un evidente irrigidimento del ricambio graduale che viene assicurato dal sistema attuale del turn over, unitamente ad un fenomeno di invecchiamento suscettibile di creare gravi problemi di funzionalità operativa e alla sicurezza degli stessi operatori.
È di primario interesse che nel dare attuazione alla norma in esame, si salvaguardi il principio di “specificità” riconosciuto e sancito dal Legislatore con espressa disposizione normativa di cui agli artt. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
A differenza delle forze di polizia, il personale del Corpo nazionale non fruisce dei benefici di seguito elencati:
· maggiorazione dei 6 scatti di stipendio previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ad esclusione del collocamento a riposo a domanda;
· aumento figurativo di un quinto del servizio effettivamente prestato per un massimo di 5 anni
· pensionabilità di talune indennità (indennità di imbarco, indennità di sommozzatore ecc.).
E’ di tutta evidenza che una eventuale estensione della portata del regolamento al di fuori dei limiti, già richiamati in premessa, del comma 18, dovrebbe essere necessariamente accompagnata da una effettiva perequazione per il personale VVF anche in ordine ai predetti benefici, poiché l’eventuale incremento dei limiti di età per l'accesso alla pensione, correlato all'aumento della “speranza di vita”, richiede inevitabilmente l’applicazione in favore dei Vigili del Fuoco di meccanismi compensativi (corrispondenti a quelli degli altri Corpi) idonei a limitare gli effetti di un servizio effettivo protratto più a lungo o in età più avanzate, e i costi connessi in termini di rischio, infortuni e malattie.
Sul punto è stata avviata una ricerca sulla incidenza delle cosiddette “malattie professionali” nei Vigili del Fuoco tra il 2000-2008, che ha registrato un preoccupante incremento di tali malattie "legate alle condizioni di lavoro", vale a dire danni alla salute causati, almeno in parte da condizioni di lavoro difficili (sostanze pericolose, posture, stress, ritmi, orari e ambiente di lavoro, pressioni, molestie, ansie, ecc.).
Da ultimo, occorre evidenziare che anche per i Vigili del Fuoco – come per gli altri Corpi - un intervento seppur limitato alla sola elevazione dei limiti età, soprattutto per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non può non essere accompagnato con una contestuale modifica degli ordinamenti, con specifico riferimento ai meccanismi di progressione in carriera ed all'introduzione di misure volte a contenere il preoccupante processo di graduale elevazione dell’età media del personale in servizio, in contrasto con le esigenze operative di disporre di personale più giovane.
Pertanto, anche per il Corpo Nazionale VVF, l'attuazione del graduale processo di incremento per l'accesso alla pensione deve essere applicato attraverso la previsione di una specifica e mirata disciplina transitoria per accompagnare tale processo con l'attuazione di un riassetto ordinamentale che consenta di ottimizzare la nuova disciplina pensionistica ed intrecciarsi con la stessa, coerentemente con le peculiarità espressamente salvaguardate dallo stesso articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011.
La fase transitoria, che conduce ad un innalzamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia e per quella anticipata, dovrà consentire il reperimento di risorse adeguate per:
· armonizzare il sistema pensionistico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a quello delle Forze di Polizia;
· attuazione della indifferibile previdenza complementare per il personale del Comparto Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico, attraverso l’immediata attivazione dell'apposito tavolo di concertazione per l'istituzione dei fondi pensione.
2) Proposta
Nell’imminenza del provvedimento di adeguamento ex art. 24 comma 18, si propone il temporaneo mantenimento dei limiti di vecchiaia vigenti per il personale dei vigili del fuoco, capi squadra, capi reparto, con innalzamento di un anno dal 2021 e di un ulteriore anno dal 2038, conservando l’attuale limite di età per il restante personale (dirigente, direttivo e tecnico operativo) che già viene collocato a riposo a 65 anni di età, al fine anche di non alimentare le differenze oggi esistenti tra i vari Comparti regolati dal comma 18.
Per i requisiti di anzianità, l’innalzamento dovrebbe avvenire mediante il passaggio già dall’anno 2013 alla quota 94 (58+ 36 anni di contribuzione), con passaggio a quota 95 dal 2021, incrementata dai meccanismi della cosiddetta “speranza di vita” e 42 anni di anzianità (più gli incrementi della “speranza di vita”), come da TABELLA 1.
Sul punto si richiamano le considerazioni generali svolte per il Comparto Sicurezza e Difesa a cui deve aggiungersi l’effetto della mancanza (attualmente) di meccanismi di compensazione, che accentuano il valore del servizio effettivo che deve essere prestato dal personale VVF.
Roma 15 marzo 2012
TABELLA PENSIONI VVF EUROPEI