giovedì 8 dicembre 2011

DECRETO SVILUPPO ED EQUITA

DECRETO SVILUPPO ED EQUITA': L'inasprimento dei requisiti minimi di accesso alla pensione riguarderanno anche i Vigili del fuoco 


Il 6 dicembre scorso è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici." 
Relativamente alla questione previdenziale vi sono sostanzialmente due articoli che interessano i Vigili del Fuoco che riportiamo integralmente:

Art. 6
Equo indennizzo e pensioni privilegiate
1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche' ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

Art. 24
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
 18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' dei rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Tali articoli, come è evidente, salvaguardano ma non a pieno i lavoratori del comparto sicurezza, difesa e del soccorso pubblico. 
Occorrerà lavorare ora per far si che le misure di armonizzazione dei nostri requisiti di accesso al sistema pensionistico riconoscano la specificità del nostro lavoro, non penalizzando eccessivamente lavoratori, quali i vigili del fuoco, che rischiano la vita tutti i giorni per salvare quella altrui.