venerdì 21 marzo 2014

Resoconto riunione 21/03/14

In data odierna presso il Comando Provinciale di Livorno si è svolta la riunione del tavolo tecnico convocata dal Comando, a seguito delle richieste di CGIL, UIL e USB, erano presenti tutte le sigle sindacali provinciali.
La riunione presieduta dall'Ing. Ciannelli, responsabile delle relazioni sindacali del Comando e dal I.A. Bonncompagni. Prima di procedere con i punti all'ordine del giorno, le OO.SS e il Comando si sono accordati riguardo al buon andamento dei rapporti sindacali, a tal fine è stato concordato che sarà  effettuato di norma almeno un incontro mensile con i rappresentanti delle OO.SS, che non sarà di contrattazione ma di uno scambio di idee ed opinioni, al fine di giungere ad accordi il più possibile condivisi, prima di andare alla contrattazione vera e propria.
Il primo argomento trattato è stato il regolamento per i richiami dei VVD, dove già il tavolo di lavoro si era riunito per apportare le modifiche necessarie per sanare alcune lacune emerse durante il primo anno dall'adozione. Pertanto il regolamento rivisto è terminato ed alla visione del dirigente.
Il secondo argomento è stato quello dello schema della mobilità, dove ne è stata data lettura e amplia spiegazione, prendendo tale bozza di schema solamente come punto di partenza per poi successiva mente lavorarci, per la definitiva stesura dello schema. Per quanto riguarda la Uil apprezziamo la volonta del comando all'apertura dimostrata nei confronti delle OO.SS e ciò ci fà sperare che finalmente i rapporti stanno prendendo il giusto andamento.
Siamo stati informati circa la problematica del mancato invio dell'unità cinofila , risultando al comando l'impossibilità dell'invio in quanto tale unità era inserita nella partenza e non poteva essere sostituita. in merito a questo approfondiremo e procederemo con il quesito in direzione regionale.
Per ultimo siamo stati informati che la prossima campagna AIB prevederà se verrà firmata, oltre che il solito servizio presso l'isola di Capraia anche 30 giorni h 12, con 4 operatori anche all'isola d'Elba e 70 turni come ROS al COP.
la riunione si è conclusa alle 13:15.

giovedì 20 marzo 2014

Convocazione



Le SS.VV. sono convocate alla riunione del tavolo tecnico presso l’ufficio dello scrivente il giorno 21 marzo alle ore 10.00 per la trattazione dei seguenti argomenti:
  • modifiche alla regolamentazione richiamo discontinui;
  • regolamentazione mobilità interna;
  • richiesta notizie su distaccamento Portoferraio;
  • richiesta notizie su unità cinofile;
  • varie ed eventuali.

Risposta alla nota inviata al Comando.

Post del 15/03/14 Nota Congiunta, riscontro informativa mobilità provinciale

Risposta quesiti nota congiunta

martedì 4 marzo 2014

Chiarimenti della Circolare della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie del 4 febbraio 2014 relativamente alle recenti modifiche in materia di trattamenti pensionistici



Continuano a pervenire richieste di chiarimenti circa i contenuti della Circolare della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie del 4 febbraio 2014 relativamente alle recenti modifiche in materia di trattamenti pensionistici e previdenziali introdotte dalle legge.


La Circolare chiarisce che il DPR 28 ottobre 2013, n. 157, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2014 non riguarda i Vigili del Fuoco, anche se il titolo riporta erroneamente “Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP,…”.
Questo vuol dire che nei confronti del personale Operativo dei Vigili del Fuoco continua ad applicarsi la previgente normativa e di conseguenza anche la cosiddetta “finestra mobile” (art. 12, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010 ). (57 anni + 35 anni di contribuzione + la finestra mobile    oppure    60 anni di età + la finestra mobile).

La Circolare fa poi una precisazione relativa a quanto contenuto nel D.L. 102/2013, convertito in legge 124/2013.  In particolare, richiama l’attenzione del solo personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico informatici, che nel corso del 2011 hanno usufruito del congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del d.l.vo n. 151/2001 (Riposi e permessi per i figli con handicap grave ) o dei permessi ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992, (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) precisando che, per una parte di questi lavoratori (max 2.500) è previsto il beneficio dell’applicabilità della normativa pensionistica previgente al 5 dicembre 2011, ed il requisito anagrafico e contributivo utile a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico deve essere maturato entro il 6 dicembre 2014 ed il relativo trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 01 gennaio 2014.

La Circolare si sofferma inoltre sulle principali novità introdotte dalla legge di stabilità 2014 che riguardano le modalità ed i termini di pagamento del trattamento di fine servizio.

Per coloro che hanno maturato o matureranno i requisiti per il collocamento a riposo dal 1.1.2014:
·         il TFS sarà liquidato dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, se questa avviene per limiti di età o per il raggiungimento dell’anzianità massima di servizio;
·         il TFS sarà liquidato dopo 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, se questa avviene anticipatamente a domanda;
·         il TFS sarà liquidato dopo 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro se questa avviene per inabilità o decesso.
Relativamente alle modalità di erogazione del TFS, si chiarisce inoltre che se il TFS è di importo:
·         minore o uguale a 50.000€ à l’erogazione avverrà in un'unica soluzione;
·         superiore a 50.000€ e inferiore a 100.000€ à l’erogazione avverrà in due importi annuali;
·         superiore a 100.000€ à l’erogazione avverrà in tre importi annuali.

Per il personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico informatici, la Circolare chiarisce, interpretando la norma, che le penalizzazioni di uno o due punti percentuali previsti dall'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011¹, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non operano se l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazioni effettive di lavoro, inclusi quindi:
·         periodi di astensione obbligatoria di maternità;
·         obblighi di leva;
·         infortunio;
·         malattia;
·         cassa integrazione guadagni;
·         periodi per donazione di sangue;
·         congedi parentali di maternità e paternità;
·         congedi e permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/1992.


Circa i trattamenti pensionistici superiori a circa 7027 € mensili lordi, la Circolare precisa poi che è previsto un contributo di solidarietà dal 6 al 18%.
Relativamente ai trattamenti pensionistici per gli anni 2014, 2015 e 2016, la Circolare evidenzia che il comma 483 della legge di stabilità 2014 prevede anche una rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici pari a:
·         100% se pari o inferiore a 1505,94 € mensili lordi;
·         95% se superiore a 1505,94 € e inferiore a 2007,92 € mensili lordi;
·         75% se superiore a 2007,92 € e inferiore a 2509,90 € mensili lordi;
·         50% se superiore a 2509,90 € e inferiore a 3011,88 € mensili lordi;
·         40% per l’anno 2014 se superiori a 3011,88 € mensili lordi;
·         45% per l’anno 2015 e 2016 se superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

Infine, la Circolare conferma che al solo personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che cessa per limite di età (60 anni + finestra mobile) relativamente alle anzianità maturate dal 1.1.2012 si applica l’istituto del moltiplicatore previsto dall’art. 3, comma 7, del d.l.vo 165/1997  ( “… il  montante  individuale  dei  contributi  è  determinato con l'incremento  di  un  importo  pari  a  5  volte  la  base imponibile dell'ultimo  anno  di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della   pensione.”)


¹ (Articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici.
“A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti …. che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012.  Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni.  Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.”)

Incontro tecnico progetto riordino del CNVVF