Quindi, per intenderci, il trattamento di fine rapporto spetta sia al personale della pubblica amministrazione assunto successivamente al 31 dicembre del 2000 che a tutti coloro che hanno un trattamento di rapporto dipendente in un qualsiasi altro settore produttivo.
Ovviamente i due “compensi” differiscono anche per la percentuale in rapporto allo stipendio. Alla data di scrittura della presente le percentuali sono:
-Per il trattamento di fine servizio “viene computato dall’80% dell’ultimo stipendio percepito diviso per 12 e moltiplicato per gli anni utili ai fini della buonuscita”. Fonte:previdenzacomplementare.net
Per il trattamento di fine rapporto è “incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente”. Fonte: Wikipedia