Con la Circolare n. 10/2011, il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha chiarito i contenuti del Decreto Legge n. 98 del 2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", precisando che tale Decreto legge ha esteso il campo di applicazione dell'art. 55-septies del D.lgs 165 del 2001, anche al personale in regime di diritto pubblico non rientrante nel campo di applicazione del D.lgs 165/2001.
Cambiano pertanto, per i Vigili del fuoco, le fasce di reperibilità in caso di malattia che diventano dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00, come disposto dal Decreto del 18 dicembre 2009, n. 206 ( Decreto Brunetta).
La nuova norma non pone più l'obbligo per l'Amministrazione di disporre del controllo sulla malattia, rimettendo alla discrezionalità del dirigente responsabile la valutazione circa i casi nei quali richiedere il controllo e lasciando l'obbligo di disporre la visita fin dal primo giorno solo se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.