Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 121/81 il Ministero dell’Interno è responsabile dell’ordine e della sicurezza pubblica; ai sensi del successivo articolo 3 della citata legge, il Ministero dell’interno espleta i propri compiti in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica avvalendosi dell’Amministrazione di pubblica sicurezza, quest’ultima articolata in questure, commissariati, posti di polizia distaccati, uffici periferici alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, reparti mobili, gabinetti di polizia scientifica ecc.. All’interno dell’Amministrazione di pubblica sicurezza è istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, tra le altre cose, all’attuazione della politica dell’ordine e la sicurezza pubblica ed al coordinamento tecnico operativo delle forze di polizia.
Volendo sintetizzare, sono pertanto finalità istituzionali del Dipartimento della pubblica sicurezza la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, così come sono finalità istituzionali del Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile la prevenzione degli incendi, il soccorso pubblico e la difesa civile (Decreto Legislativo 139/2006).
Alla luce di ciò appare alquanto assurdo il riferimento di taluni soggetti all’articolo 1 del TULPS nel vano tentativo di estendere al Corpo Nazionale finalità istituzionali che non gli appartengono, ovvero quelle di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il citato articolo infatti recita:
“L’autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni”
Nonostante ci siano attinenze con quella che è l’attività espletata dal Corpo Nazionale (come giustamente richiamato dal Consiglio di Stato), il citato articolo non fa altro che esporre le finalità istituzionali dell’autorità di pubblica sicurezza; occorre tuttavia precisare che ai sensi della Legge 121/81 le attribuzioni dell’autorità di pubblica sicurezza sono espletate dal Ministero dell’Interno avvalendosi dell’Amministrazione di Pubblica sicurezza e quindi del Dipartimento della Pubblica sicurezza, è pertanto palese come l’articolo 1 del TULPS non faccia riferimento alcuno ai Vigili del fuoco ed alle loro finalità istituzionali, che da un punto di vista squisitamente giuridico non sono di pubblica sicurezza, ma di prevenzione degli incendi, soccorso pubblico e difesa civile (Decreto Legislativo 139/2006); le finalità istituzionali di pubblica sicurezza appartengono al Dipartimento di pubblica sicurezza.
Appare allora chiaro che la mancata convocazione dei sindacati dei Vigili del Fuoco da parte della Commissione per l’analisi, lo studio e la formulazione di proposte di modifica della Legge 1 aprile 1981 n. 121, non è frutto di una dimenticanza, ma una naturale esclusione, direttamente riconducibile a diverse competenze ordinamentali, che tuttavia ha richiesto la partecipazione di Cocer in virtù del coordinamento tecnico operativo che, ai sensi dell’articolo 4 della Legge 121/81, il Dipartimento della Pubblica sicurezza espleta nei confronti dei Corpi individuati dall’articolo 16 della citata Legge 121/81 che non serve ad individuare i Corpi che fanno parte del comparto sicurezza (altrimenti ne risulterebbero escluse le FF.AA.), ma ad individuare i Corpi dello Stato che vengono coordinati dal Dipartimento di pubblica sicurezza per il raggiungimento delle proprie finalità di ordine e sicurezza pubblica.
Le pronunce del Consiglio di Stato, contrariamente alle interpretazioni forzate poste in essere da qualcuno, evidenziano invece che i Vigili del fuoco svolgono, si, compiti di polizia (rivestendo la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza), ma hanno finalità istituzionali totalmente differenti rispetto alle Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco si occupano infatti ai sensi del Decreto Legislativo 139/2006 di prevenzione degli incendi, soccorso pubblico e difesa civile, le Forze di Polizia indicate nell’articolo 16 della Legge 121/81 si occupano invece di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La similitudine nei compiti (cosa ben diversa dalle finalità istituzionali imposte dalle precise disposizioni di legge richiamate) è direttamente riconducibile alle qualifiche di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (parliamo di similitudine e non di equivalenza), infatti mentre i Corpi di cui all’articolo 16 della Legge 121/81 rivestono ai sensi dell’articolo 57 del codice di procedura penale, le citate qualifiche a competenza generale, i Vigili del Fuoco, ai sensi del citato articolo, lo sono limitatamente al servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, ovvero secondo quanto previsto dalla Legge 1570/41 per quanto ancora in vigore e dal decreto legislativo 139/2006, ovvero nell’ambito delle proprie finalità istituzionali di prevenzione incendi, soccorso pubblico e difesa civile.
Sul fatto poi che i Vigili del Fuoco abbiano poteri-doveri derivanti dalla polizia di sicurezza tali da legittimargli azioni urgenti ed immediate, anche contro la volontà dei singoli cittadini, a tutela della pubblica e privata incolumità ci preme sottolineare, prima che qualche Vigile del Fuoco tratto in inganno da distorte ideologie sindacali, possa adottare provvedimenti che non gli competono, che i poteri-doveri in oggetto possono essere esercitati solo ed esclusivamente nell’ambito delle competenze istituzionali dei Vigili del Fuoco che, ricordiamo, sono la prevenzione degli incendi, il soccorso pubblico e la difesa civile e non, invece, nell’ambito dell’ordine e sicurezza pubblica che sono, ai sensi della Legge 121/81, competenza esclusiva del Dipartimento di pubblica sicurezza.
La UIL PA VVF è fermamente contraria alla trasformazione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco in una ennesima Forza di polizia, con competenze di ordine e sicurezza pubblica, sotto il coordinamento del Dipartimento di pubblica sicurezza, mediante l’inserimento nell’articolo 16 della Legge 121/81, mentre è favorevole all’inserimento del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nel Comparto sicurezza mediante opportuna modifica del Decreto Legislativo 195/95 (che ha creato e disciplina il Comparto della Sicurezza); cosa quest’ultima che consentirebbe ai Vigili del Fuoco di partecipare al medesimo procedimento negoziale degli altri Corpi dello Stato quali la Polizia di Stato.
In relazione a quanto sopra esposto, trattando la Legge 121/81 l’ordinamento dell’Amministrazione di pubblica sicurezza, che risulta essere articolata in questure, commissariati, posti di polizia distaccati, uffici periferici alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, reparti mobili, gabinetti di polizia scientifica e che pertanto non ha attinenza alcuna con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco; trattando altresì la citata legge del coordinamento delle Forze di Polizia per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Amministrazione di pubblica sicurezza, che sono tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, contrariamente a quelle del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco che sono invece la prevenzione degli incendi, il soccorso pubblico e la difesa civile, ritenendo prioritaria la risoluzione delle criticità proprie del Corpo Nazionale e non ritenendo pertanto opportuna la partecipazione delle organizzazioni sindacali Vigili del Fuoco agli incontri calendarizzati dalla Commissione per l’analisi, lo studio e la formulazione di proposte di modifica della Legge 1 aprile 1981 n. 121, che invece interessano l’Amministrazione di pubblica sicurezza, ovvero l’organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento delle Forze di Polizia, la UIL PA VVF ritiene necessaria l’istituzione, con analogo decreto, di una commissione per l’analisi lo studio e la formulazione di proposte di modifica del Decreto Legislativo 217/2005 e dell’inserimento del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nel Comparto sicurezza mediante opportuna modifica del Decreto Legislativo 195/95, consentendo ai Vigili del Fuoco di partecipare al medesimo procedimento negoziale degli altri Corpi dello Stato.