Informazione - 2012 |
Martedì 21 Febbraio 2012 13:04 |
Trattamento di fine servizio dei pubblici impiegati – Nuova disciplina di cui all’art. 12, comma 10 del D.L. 78/2010 – Illegittima permanenza della trattenuta del 2,5% di cui all’art. 37 del DPR 1032/1973 ai fini del calcolo della buonuscita. Visto il clamore suscitato dalla nostra iniziativa, tesa unicamente a tutelare legittimi interessi dei lavoratori che rappresentiamo in un periodo certo molto avaro e amaro per il pubblico impiego, riteniamo di fare cosa utile dando qualche spiegazione ulteriore in merito a questa vicenda della diffida. Ci auguriamo che le considerazioni che seguono convincano anche gli ideologi della sconfitta che un barlume di speranza nell'ottenere giustizia possa esserci anche alle nostre latitudini. Nel lanciare l'iniziativa avevamo anche avvertito che la strada sarebbe stata colma di ostacoli e pregiudizi. Ma tutto ci saremmo aspettati tranne che questi ostacoli e pregiudizi venissero posti da chi i lavoratori dovrebbe tutelare e rappresentare, addirittura evocando, udite udite, il parere della Ragioneria dello Stato che guarda caso dice, da diffidato, che le diffide sono da respingere! Noi non presumiamo di avere ragione a tutti i costi, ma cerchiamo comunque di ragionare e approfondire le cose, magari suscitando le pronunce degli organi preposti a dirimere le controversie, sempre con l'ambizione di fornire ai lavoratori un servizio concreto: fatti non parole. E assolutamente nel rispetto della legge. Nell'assumerci per intero questa responsabilità abbiamo anche offerto ai lavoratori la possibilità di ricorrere al giudice del lavoro, dopo la diffida, senza chiedere loro alcun contributo, neanche di un euro come è d'abitudine di altri. Non comprendiamo dunque la veemenza e la scompostezza di certe posizioni se non nell'ottica di aver toccato qualche nervo scoperto. Forse il rammarico di aver perso una buona occasione per fare qualcosa di utile per i lavoratori? Consigliamo quindi di tenere i nervi saldi e intanto di leggere le considerazioni che seguono, derivanti dall'analisi di una recente pronuncia del TAR di Reggio Calabria che sembrerebbe confermare le ragioni della diffida. Con il D.L. 78/2010, il legislatore ha esteso ai dipendenti pubblici il regime del TFR, di cui all’art. 2120 cod. civ., a far data dal 1° gennaio 2011. Più in particolare, la norma prevede che il nuovo trattamento di fine servizio venga calcolato secondo le regole vigenti nel settore privato, alimentato con una trattenuta, a carico del datore di lavoro, del 6,91% dell'intera retribuzione annua. La nuova disciplina sostituisce, all’evidenza, quella precedente dell’indennità di buonuscita, che, invece, prevedeva l’accantonamento di una percentuale pari al 9,60% sull’80% della retribuzione a cura dell’Amministrazione, con diritto di rivalsa sul dipendente nella misura del 2,5%. Ne consegue, secondo logica, che venga meno la necessità di procedere alla trattenuta del 2,5%. Le pubbliche amministrazioni, invece, non solo hanno immediatamente applicato la nuova disciplina, ma hanno anche continuato ad applicare la trattenuta del 2,5%. La Uilpa, ha lanciato una campagna per ottenere l’abolizione di questa illegittima trattenuta e la restituzione di quanto tolto indebitamente dal 1.1.2011. Tale iniziativa trova ora conforto nella giurisprudenza. Il TAR, sez. staccata di Reggio Calabria,con la sentenza n. 564 del 18.01.2012, resa su iniziativa di alcuni magistrati amministrativi, ha accolto il ricorso e dichiarato l’illegittimità della trattenuta, rilevando l’incompatibilità del vecchio regime con il nuovo sistema di calcolo previsto dall'art. 2120 del Codice Civile. In particolare, il TAR, dopo avere analizzato la normativa e rilevato come questa si sostituisca al precedente regime, abrogandolo, ha osservato come la persistenza della trattenuta del 2,5% determini una reale diminuzione della retribuzione dei lavoratori pubblici e del futuro trattamento di fine servizio, senza alcuna negoziazione e, soprattutto, senza connessione con la quantità e qualità del lavoro prestato, rimasta immutata. Il Giudice amministrativo sottolinea anche come la persistenza della trattenuta del 2,5% porti un aggravio notevole per il pubblico dipendente rispetto a quello privato, perché la quota del 6,91 per cento, di per sé già ben inferiore a quella dovuta dai datori di lavoro privati, con il permanere della trattenuta incriminata, porti di fatto l’onere a carico della Amministrazione al solo 4,91% della retribuzione. Insomma, un vero e proprio finanziamento forzoso dello Stato a carico del lavoratore pubblico, per di più in un periodo di blocco indiscriminato delle retribuzioni! In allegato la sentenza del TAR di Reggio Calabria.diffida-ritenuta-2,5 sentenza-tar-tfr-tfs per approfondimenti Link UIL PA |
venerdì 24 febbraio 2012
21.02.2012 - DIFFIDE TFR, TFS - Sentenza del TAR da sostegno alla nostra iniziativa.
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